(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale 
            della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II 
                         del 27 giugno 2017) 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982,
  n. 28 (Legge provinciale sul difensore  civico  1982).  Istituzione
  del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti  dei
  minori 
 
  1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sul difensore civico  1982
e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del
garante dei diritti dei minori). - 1. Sono istituiti il  garante  dei
diritti dei detenuti e il  garante  dei  diritti  dei  minori  presso
l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia  nello
svolgimento delle proprie funzioni e  collaborano  con  il  difensore
civico. 
  2.  Il  coordinatore  dell'ufficio  della  difesa  civica   e'   il
difensore: egli coordina le attivita'  dell'ufficio,  ne  dispone  le
risorse, assegna i casi in ragione della materia  prevalente  e,  per
motivate ragioni, puo' avocare a se' casi assegnati ai garanti. 
  3. Il garante dei diritti dei  detenuti  opera  per  contribuire  a
garantire, in conformita' ai principi indicati negli articoli 2, 3  e
4 della  Costituzione  e  nell'ambito  delle  materie  di  competenza
provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure  restrittive
o limitative della liberta'  personale.  Il  garante  svolge  la  sua
attivita', in particolare, a  favore  delle  persone  presenti  negli
istituti penitenziari e di quelle soggette a  misure  alternative  di
detenzione o inserite in Residenze per l'esecuzione delle  misure  di
sicurezza  (REMS).  Il  garante   promuove   interventi,   azioni   e
segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento
statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare,  l'effettivo
esercizio  dei  diritti  delle  persone   presenti   negli   istituti
penitenziari, anche attraverso la promozione di  protocolli  d'intesa
tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. 
  4.  Il  garante  dei  diritti  dei  minori  opera  per  assicurare,
nell'ambito  delle  materie  di  competenza  provinciale,  la   piena
attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale,
europeo e  statale  alle  persone  minori  di  eta'  nell'infanzia  e
nell'adolescenza in conformita' ai principi di cui agli  articoli  2,
3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle  convenzioni  internazionali
che riconoscono e tutelano i diritti dei minori.  Il  garante,  anche
attraverso il coinvolgimento  delle  famiglie  interessate,  promuove
interventi,   azioni   e   segnalazioni   finalizzati   alla   tutela
dell'effettivo esercizio  dei  diritti  dei  minori  nell'infanzia  e
nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignita'  umana,  di
valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della
loro personalita'. E' inoltre compito del  garante  dei  diritti  dei
minori coordinare, supportare e tutelare la  figura  del  tutore  dei
minori volontario. Il garante organizza  incontri  periodici  per  il
confronto, la formazione e l'aggiornamento  dei  tutori  dei  minori.
Nelle situazioni di maggiore  complessita'  affianca  il  tutore  nel
prendere decisioni e nel mediare con le famiglie. 
  5. I  garanti  sono  scelti  fra  cittadini  che  dispongono  delle
competenze  previste  da  questa  legge,  che  offrono  garanzia   di
probita',  indipendenza,  obiettivita',  competenza,  riservatezza  e
capacita' nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a)  per  il  garante  dei  diritti  dei   detenuti:   qualificata
competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in  ambito
penitenziario o nel campo delle  scienze  giuridiche,  delle  scienze
sociali  o  dei  diritti  umani,   anche   come   rappresentante   di
associazioni o formazioni sociali; 
    b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata  competenza
ed esperienza professionale almeno quinquennale,  nel  settore  della
tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia,  o  della  prevenzione
del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile  o  nel
campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e  dei  diritti
umani,  anche  come  rappresentante  di  associazioni  o   formazioni
sociali. 
  6.  I  garanti  sono  nominati,   disgiuntamente,   dal   Consiglio
provinciale nella stessa seduta  in  cui  e'  nominato  il  difensore
civico. 
  7. Il Consiglio provinciale, con propria  deliberazione  assunta  a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto,
puo' revocare  la  nomina  dei  garanti  per  gravi  motivi  connessi
all'esercizio delle funzioni degli stessi. 
  8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli  3,
4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'art. 9. 
  9. I garanti sono tenuti ad astenersi  da  attivita'  professionali
che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati. 
  10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo,
l'Ufficio di Presidenza  del  Consiglio  provinciale,  previo  parere
della competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,
determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi  a
pena di decadenza.».