(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2017) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori 1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori). - 1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico. 2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica e' il difensore: egli coordina le attivita' dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, puo' avocare a se' casi assegnati ai garanti. 3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformita' ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale. Il garante svolge la sua attivita', in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. 4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di eta' nell'infanzia e nell'adolescenza in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignita' umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalita'. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessita' affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie. 5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probita', indipendenza, obiettivita', competenza, riservatezza e capacita' nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali; b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali. 6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui e' nominato il difensore civico. 7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, puo' revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi. 8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'art. 9. 9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attivita' professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati. 10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.».